IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF; Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.; Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanita' (ora Ministero della salute); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a fissare per il 2008 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 44,72 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2006, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE; Considerata la necessiti di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2008, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni; Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita', rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio; Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed e' stata, altresi', prevista la possibilita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto; Visti i correttivi apportati dai Presidenti delle Regioni con l'accordo raggiunto in data 12 novembre 2009, notificato al Ministero dell'economia e delle finanze con nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 4261/C2FIN del 13 novembre 2009; Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2004, 2005 e 2006, consumi la cui media e' utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.; Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute; Decreta: Art. 1 Quota di compartecipazione all'I.V.A. Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2008 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.