IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  l'art.  10  della  legge  13  maggio  1999,  n.133,  recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,
n.56, recante disposizioni in materia  di  federalismo  fiscale,  che
stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con
compartecipazioni  regionali  all'imposta  sul  valore   aggiunto   e
all'accisa sulle benzine  e  con  l'aumento  dell'aliquota  regionale
all'IRPEF; 
  Visto l'art. 2, comma  1,  del  medesimo  decreto  legislativo  che
prevede  l'istituzione  di  una  compartecipazione  delle  regioni  a
statuto ordinario all'I.V.A.; 
  Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la
predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e'  rideterminata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
(ora Ministro dell'economia e delle finanze),  sentito  il  Ministero
della sanita' (ora Ministero della salute); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre 2009, con il quale, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto legislativo n. 56  del  2000,  si  e'  provveduto  a
fissare per il 2008 la compartecipazione regionale  all'I.V.A.  nella
misura del 44,72 per cento del gettito I.V.A. complessivo  realizzato
nel 2006, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE; 
  Considerata la  necessiti  di  procedere  alla  ripartizione  della
compartecipazione all'IVA per l'anno 2008,  rinviando  al  successivo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  sviluppo
triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento
delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del  decreto
legislativo n. 56/2000; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56  che
istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri  per
le assegnazioni alle regioni; 
  Visto l'accordo siglato dai  Presidenti  delle  Regioni  a  statuto
ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in  data  21  luglio
2005,  con  il  quale  le  Regioni  concordano   nuovi   criteri   di
ripartizione per superare le criticita', rilevate in occasione  della
predisposizione del precedente decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004  e  successivamente
impugnato davanti al TAR Lazio; 
  Visti i commi 319 e 320 dell'art.  1  della  legge  finanziaria  23
dicembre 2005, n. 266, con i quali  sono  state  apportate  modifiche
legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al  fine
di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui  al
punto precedente ed e' stata, altresi', prevista la  possibilita'  di
apportare modifiche alle  specifiche  tecniche  dell'allegato  A)  al
medesimo decreto; 
  Visti i correttivi  apportati  dai  Presidenti  delle  Regioni  con
l'accordo raggiunto in data 12 novembre 2009, notificato al Ministero
dell'economia e delle finanze con nota della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome n. 4261/C2FIN del 13 novembre 2009; 
  Visti i dati ISTAT relativi ai  consumi  finali  delle  famiglie  a
livello regionale per gli anni 2004, 2005  e  2006,  consumi  la  cui
media  e'  utilizzata  come  indicatore  di   base   imponibile   per
l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.; 
  Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il
Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Quota di compartecipazione all'I.V.A. 
 
  Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui
al comma 4, lettera  a),  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2008  sono  stabilite  nelle  misure
indicate nella tabella A),  facente  parte  integrante  del  presente
decreto.